Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione deL presente Accordo a livello nazionale. Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l' "Office of the Chief Scientist" (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorita' Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalita' specificate nell'Articolo 4. Le attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorita' Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilita' di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalita' specificate nell'Articolo 4 e nell'Articolo 5.
Testo vigente dal 27 luglio 2002
