Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione deL presente Accordo a livello nazionale. Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l' "Office of the Chief Scientist" (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorita' Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalita' specificate nell'Articolo 4. Le attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorita' Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilita' di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalita' specificate nell'Articolo 4 e nell'Articolo 5.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art8 · fonte su Normattiva