[1]- Applicazione di altre disposizioni

[2]1. Se una materia e' disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art12 · fonte su Normattiva