nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito dei proprio territorio, offrira' agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi. 2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attivita' relativa agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello concesso ad attivita' analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e redditi. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a Stati Terzi in virtu' della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche, associazioni di mercato comune, aree di libero scambio, accordi regionali o subregionali, ne' si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtu' di un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocita' in materia fiscale.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art3 · fonte su Normattiva