[1]Articola 15 (Durata e scadenza) 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 14, e per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denunzia scritta di una delle Parti Contraenti avanzata con non meno di un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le dsposizioni degli articoli da 1 a 13 del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici. In caso di qualsiasi divergenza, fara' fede il testo inglese.
[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 1 luglio 2003
