[1]Durata e termine

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e verra' automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno a meno che una delle Parti comunichera' la propria intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in questo caso, l'Accordo cessera' i propri effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della citata notifica. 2. La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art12 · fonte su Normattiva