Ambito di applicazione, finalita' e definizioni La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalita':

  • a)favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;
  • b)migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
  • c)sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
  • d)razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attivita' logistiche;
  • e)contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attivita' di trasporto e di logistica;
  • f)promuovere la sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle attivita' di trasporto e di logistica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Ai fini della presente legge si intende per:
  • a)«interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilita' delle merci tra diverse modalita' di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;
  • b)«soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;
  • c)«Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica»: l'organismo di cui all'articolo 4. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-13;177~art1 · fonte su Normattiva