[1]Eccezioni specifiche

[2]1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di sicurezza sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che possono essere svolte da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato o di loro soggetti pubblici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art108 · fonte su Normattiva