[1]Misure di salvaguardia

[2]1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o piu' Stati del CARIFORUM o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, la parte CE o lo Stato o gli Stati del CARIFORUM firmatari interessati possono applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito a un calendario per la loro soppressione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art124 · fonte su Normattiva