[1]Cooperazione in materia di competitivita' e innovazione

[2]1. Le parti riconoscono che la promozione della creativita' e dell'innovazione e' essenziale ai fini dello sviluppo dell'imprenditorialita' e della competitivita' e del raggiungimento degli obiettivi generali del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)promozione dell'innovazione, della diversificazione, della modernizzazione, dello sviluppo e della qualita' dei prodotti e dei processi nelle imprese;
  • b)promozione della creativita' e del design, soprattutto a livello di micro, piccole e medie imprese, e scambi tra reti di centri di design ubicati nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM;
  • c)promozione del dialogo e degli scambi di esperienze e informazioni tra le reti degli operatori economici;
  • d)assistenza tecnica, conferenze, seminari, visite di scambio, ricerca di opportunita' industriali e tecniche, partecipazione a tavole rotonde e a fiere generaliste e di settore;
  • e)promozione dei contatti e della cooperazione industriale tra gli operatori economici, impulso agli investimenti congiunti, alle joint venture e alle reti mediante i programmi attuali e futuri,
  • f)promozione di partenariati per attivita' di ricerca e sviluppo negli Stati del CARIFORUM cosi' da promuovere i loro sistemi di innovazione;
  • g)intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento tecnologico tra partner del CARIFORUM e della Comunita' europea.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art135 · fonte su Normattiva