Cooperazione in materia di societa' dell'informazione e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza ai fini della promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e ai fini del passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il dialogo sui diversi profili politici della promozione e del monitoraggio della societa' dell'informazione;
  • b)lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla regolamentazione;
  • c)lo scambio di informazione sulle norme e sulle questioni connesse all'interoperabilita';
  • d)la promozione della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
  • e)lo sviluppo di contenuti non commerciali e di applicazioni pilota in ambiti ad alto impatto sociale;
  • f)il rafforzamento delle capacita' nel settore delle TIC, associato in particolare alla promozione delle reti, agli scambi e alla formazione di specialisti, soprattutto nel settore della regolamentazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art137 · fonte su Normattiva