Cooperazione in materia di ecoinnovazione e di energia rinnovabile 1. Le parti riconoscono l'importanza di favorire forme di innovazione rispettose dell'ambiente in tutti i settori delle loro economie con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile e massimizzare l'impatto ambientale positivo del presente accordo evitando eventuali effetti negativi sull'ambiente. Tra tali forme di ecoinnovazione figurano l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)progetti riguardanti prodotti, tecnologie, processi produttivi, servizi, metodi imprenditoriali e gestionali ecologici, ivi compresi progetti per il risparmio idrico e su idonee applicazioni del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM - clean development mechanism);
  • b)progetti riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
  • c)la promozione di reti e cluster sull'ecoinnovazione, anche mediante partenariati pubblico-privato;
  • d)scambi di informazioni, di know-how e di esperti;
  • e)attivita' di sensibilizzazione e formazione;
  • f)elaborazione di studi e prestazione di assistenza tecnica;
  • g)collaborazione nel campo della ricerca e dello sviluppo;
  • h)progetti pilota e dimostrativi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art138 · fonte su Normattiva