[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle tematiche ambientali ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)assistenza tecnica ai produttori per quanto riguarda il rispetto delle pertinenti norme di prodotto e delle altre norme applicabili sui mercati della parte CE;
  • b)promozione e agevolazione di sistemi volontari, pubblici e privati, ispirati ai principi dell'economia di mercato, riguardanti tra l'altro l'etichettatura e l'accreditamento;
  • c)assistenza tecnica e sviluppo di capacita', soprattutto nel settore pubblico, per quanto concerne l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi i loro profili connessi agli scambi;
  • d)facilitazione degli scambi tra le parti di risorse naturali, compresi il legname e i prodotti del legno, di provenienza lecita e sostenibile;
  • e)assistenza ai produttori nello sviluppo e/o nel miglioramento della produzione di beni e servizi che le parti ritengono utili per l'ambiente; e
  • f)promozione della sensibilizzazione dei cittadini e dei programmi educativi in materia di beni e servizi ambientali in modo da favorire gli scambi di tali prodotti tra le parti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art190 · fonte su Normattiva