[1]Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni originarie

[2]1. I dazi doganali sulle esportazioni non si applicano alle merci originarie degli Stati del CARIFORUM e importate nella parte CE e viceversa. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari compresi nell'allegato I aboliscono i dazi doganali sulle esportazioni di cui in detto allegato entro tre anni dalla firma del presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art14 · fonte su Normattiva