[1]Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni originarie
[2]1. I dazi doganali sulle esportazioni non si applicano alle merci originarie degli Stati del CARIFORUM e importate nella parte CE e viceversa. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari compresi nell'allegato I aboliscono i dazi doganali sulle esportazioni di cui in detto allegato entro tre anni dalla firma del presente accordo.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
