[1]Diritti e altri oneri
[2]I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 11 sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire ne' una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali. Essi non devono superare il valore reale del servizio prestato. Non vengono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
