[1]Diritti e altri oneri

[2]I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 11 sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire ne' una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali. Essi non devono superare il valore reale del servizio prestato. Non vengono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art13 · fonte su Normattiva