[1]Norme di origine

[2]Ai fini del presente capo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano alle importazioni o alle forniture di merci o servizi originarie, a seconda dei casi, della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari norme d'origine diverse da quelle contemporaneamente applicabili alle importazioni o alle forniture delle stesse merci o degli stessi servizi originari del medesimo Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE nell'ambito delle normali operazioni commerciali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art172 · fonte su Normattiva