[1]Clausola di revisione

[2]Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina il funzionamento del presente capo ogni tre anni, anche per quanto riguarda eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e puo', se del caso, formulare le opportune raccomandazioni in tal senso al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, nello svolgimento di questo compito, puo' anche formulare le opportune raccomandazioni riguardanti un'ulteriore cooperazione delle parti in materia di appalti e di attuazione del presente capo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art181 · fonte su Normattiva