[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare in modo da agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno e l'istituzione di idonei punti di contatto, per quanto riguarda:

  • a)lo scambio di esperienze e di informazioni sulle migliori pratiche e sulle normative;
  • b)l'istituzione e il mantenimento di sistemi e meccanismi adeguati che agevolino il rispetto degli obblighi del presente capo;
  • c)la creazione di uno strumento on line a livello regionale per dare effettiva pubblicita' alle informazioni sulle opportunita' d'appalto, in modo da sensibilizzare tutte le imprese in merito a tali procedure.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art182 · fonte su Normattiva