[1]Cooperazione
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare in modo da agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno e l'istituzione di idonei punti di contatto, per quanto riguarda:
- a)lo scambio di esperienze e di informazioni sulle migliori pratiche e sulle normative;
- b)l'istituzione e il mantenimento di sistemi e meccanismi adeguati che agevolino il rispetto degli obblighi del presente capo;
- c)la creazione di uno strumento on line a livello regionale per dare effettiva pubblicita' alle informazioni sulle opportunita' d'appalto, in modo da sensibilizzare tutte le imprese in merito a tali procedure.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
