[1]Poteri decisionali

[2]1. Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo per il conseguimento degli obiettivi del medesimo. 2. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle conformemente alle rispettive procedure giuridiche e norme interne. 3. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni. 4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Nel caso delle Repubbliche della parte AC, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni avviene per consenso. 5. La procedura istituita dal paragrafo 4 si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art6 · fonte su Normattiva