[1]Comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi

[2]1. Le parti concordano di istituire un comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi composto di rappresentanti delle parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono preventivamente concordati tra le parti, che esercitano la presidenza secondo una rotazione annuale. Il comitato riferisce al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 2. Il comitato e' incaricato di:

  • a)sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo;
  • b)svolgere i compiti e le funzioni di cui al protocollo I;
  • c)agire quale sede di consultazione tra le parti in relazione agli obblighi previsti dal protocollo II;
  • d)rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di tariffe, legislazione e procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, norme di origine e cooperazione amministrativa;
  • e)discutere temi connessi alle attivita' di assistenza tecnica.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art36 · fonte su Normattiva