[1]Rapporti con l'accordo di Cotonou

[2]1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale previste dal presente accordo, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e nel rispetto delle procedure stabilite da tali articoli.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art241 · fonte su Normattiva