[1]Divieto delle restrizioni quantitative

[2]A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non sono mantenuti in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci originarie, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 13, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dagli articoli 23 e 24.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art26 · fonte su Normattiva