[1]Sicurezza alimentare

[2]1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali tra loro secondo quanto disposto dal presente accordo puo' comportare notevoli difficolta' per i produttori dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e per i consumatori degli Stati del CARIFORUM, convengono di consultarsi su questi temi. 2. Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo determini problemi di disponibilita' dei prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di uno Stato del CARIFORUM firmatario o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficolta' a tale Stato, lo Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 7, lettere da b) a d), e all'articolo 25, paragrafi 8 e 9.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art40 · fonte su Normattiva