[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e di misure per la facilitazione degli scambi al fine del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, soprattutto per quanto riguarda:

  • a)l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce preventive (advance ruling) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi di verifica contabile delle societa';
  • b)l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade approvato dall'OMD;
  • c)l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art35 · fonte su Normattiva