[1]Integrazione regionale

[2]1. Le parti promuovono quanto piu' possibile l'integrazione regionale nel campo delle dogane e collaborano all'elaborazione a livello regionale di legislazione, procedure e condizioni doganali conformi alle pertinenti norme internazionali. 2. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 effettua un monitoraggio costante dell'attuazione del presente.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art34 · fonte su Normattiva