[1]Integrazione regionale
[2]1. Le parti promuovono quanto piu' possibile l'integrazione regionale nel campo delle dogane e collaborano all'elaborazione a livello regionale di legislazione, procedure e condizioni doganali conformi alle pertinenti norme internazionali. 2. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 effettua un monitoraggio costante dell'attuazione del presente.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
