[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca per le economie degli Stati del CARIFORUM e della cooperazione per promuovere la trasformazione di questi settori con l'obiettivo di accrescerne la competitivita', svilupparne la capacita' di accesso a mercati di qualita', tenendo conto anche del contributo che questi settori possono offrire allo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM. Riconoscono che occorre facilitare l'adeguamento dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e dell'economia rurale alle trasformazioni indotte progressivamente dal presente accordo, prestando nel contempo particolare attenzione alle attivita' su piccola scala. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il miglioramento della competitivita' della produzione agricola e della pesca potenzialmente redditizia, intendendo con cio' anche la trasformazione a valle, nei settori di esportazione tradizionali e no - e cio' attraverso l'innovazione, la formazione, la promozione di contatti e altre attivita' di sostegno;
  • b)lo sviluppo di capacita' di marketing all'esportazione, comprese ricerche di mercato, per quanto concerne sia gli scambi tra Stati del CARIFORUM sia gli scambi tra le parti, nonche' l'individuazione delle alternative per migliorare le infrastrutture di commercializzazione e i trasporti e delle opzioni finanziarie e di cooperazione a disposizione dei produttori e degli operatori commerciali;
  • c)l'adozione e il rispetto di norme di qualita' in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, comprese norme riguardanti le pratiche agricole socio- ed ecocompatibili, e gli alimenti biologici e non geneticamente modificati;
  • d)la promozione degli investimenti privati e di partnership pubblico-privato nei settori di produzione potenzialmente redditizi;
  • e)il miglioramento della capacita' degli operatori del CARIFORUM di rispettare le norme tecniche, sanitarie e di qualita' di livello nazionale, regionale e internazionale relative ai pesci e ai prodotti ittici;
  • f)lo sviluppo o il potenziamento a livello regionale delle capacita' scientifiche e tecniche, umane e istituzionali per il commercio sostenibile dei prodotti della pesca, compresi quelli dell'acquacoltura;
  • g)il processo di dialogo di cui all'articolo 41.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art43 · fonte su Normattiva