[1]Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura

[2]1. Le parti convengono di collaborare nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di:

  • a)migliorare la produttivita' e la produzione;
  • b)migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  • c)sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana;
  • d)rafforzare le filiere produttive;
  • e)promuovere lo sviluppo rurale;
  • f)promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione;
  • g)sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario;
  • h)promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunita' dedite alla pesca artigianale;
  • i)sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali;
  • j)sviluppare la produzione biologica;
  • k)sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale;
  • l)promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' la trasformazione industriale di tali risorse;
  • m)promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche;
  • n)promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca;
  • o)migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici;
  • p)rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca;
  • q)contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
  • r)rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacita' di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacita' e lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca. 3. Le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art50 · fonte su Normattiva