[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente capo sono:

  • a)agevolare gli scambi commerciali tra le parti, mantenendo e accrescendo allo stesso tempo la capacita' delle parti di tutelare la salute pubblica, degli animali e delle piante;
  • b)migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire e ridurre al minimo le perturbazioni o gli ostacoli involontari ai loro reciproci scambi che derivano dalle misure necessarie alla tutela della salute pubblica, degli animali e delle piante nel loro territorio;
  • c)assistere gli Stati del CARIFORUM nell'istituzione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") intraregionali armonizzate anche al fine di agevolare il riconoscimento dell'equivalenza di tali misure con quelle in vigore nella parte CE;
  • d)coadiuvare gli Stati del CARIFORUM nell'assicurare il rispetto delle misure SPS della parte CE.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art53 · fonte su Normattiva