[1]Collaborazione e integrazione regionali

[2]1. Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali che si occupano delle questioni sanitarie e fitosanitarie, ivi comprese le autorita' competenti, per agevolare gli scambi commerciali intraregionali e tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM. 2. A tale proposito le parti concordano sull'importanza di istituire misure SPS armonizzate sia nella parte CE sia tra gli Stati del CARIFORUM e si impegnano a cooperare in tal senso. Le parti convengono inoltre di consultarsi al fine di pervenire a intese bilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS. 3. Le parti, in assenza di misure SPS armonizzate o del riconoscimento dell'equivalenza, convengono di consultarsi su come facilitare gli scambi commerciali e ridurre gli obblighi amministrativi inutili.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art56 · fonte su Normattiva