[1]Scambio di informazioni e consultazioni

[2]1. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie rientranti nel presente capo che possono incidere sui loro scambi commerciali reciproci. 2. Le autorita' competenti delle parti, laddove in materia di SPS insorga un problema specifico potenzialmente in grado di incidere sugli scambi commerciali reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art58 · fonte su Normattiva