[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Per agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' Competenti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni bilaterali al fine di valutare i progressi fatti ai sensi del presente Accordo, nonche' discutere e approfondire la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Sudafrica.

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;155~accordo-art8 · fonte su Normattiva