[1]Allegato

[2]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia

[3]Preambolo. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»); Consapevoli degli effetti negativi che la criminalita' ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini; Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorita' di polizia nella lotta alla criminalita' e al terrorismo; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 14 dicembre 1990, sulla Cooperazione Internazionale contro la Criminalita' Organizzata, e le Convenzioni sugli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione Contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i suoi Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti via terra, mare o aria, la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, firmata a Palermo dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Macedonia il 12 dicembre 2000, e inoltre le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; Nel rispetto del principio di sovranita' ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi; Hanno stabilito quanto segue:

[5]Autorita' competenti

[6](1) Le autorita' competenti responsabili per l'attuazione del presente Accordo sono: (a) per il Governo della Repubblica di Macedonia, il Ministero dell'interno della Repubblica di Macedonia; (b) per il Governo della Repubblica italiana, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno della Repubblica italiana. (2) Le Parti cooperano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e in conformita' ai propri obblighi internazionali, nonche' alle leggi nazionali in vigore nei loro Paesi.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art1 · fonte su Normattiva