[1]Distacco di personale di collegamento
[2]Le Autorita' competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
