[1]Distacco di esperti per la sicurezza

[2]Le Autorita' competenti delle Parti possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene allo scambio di informazioni e all'adempimento di richieste di assistenza.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art10 · fonte su Normattiva