[1]Misure organizzative

[2]Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art30 · fonte su Normattiva