[1]' dell'Ufficio
[2]1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni - nello svolgimento delle attivita' ufficiali - da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo. 2. L'Ufficio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:
- a)in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
- b)in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sul personale;
- c)in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio. 3. Le immunita' di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attivita' ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine. 4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attivita' ufficiali possano essere identificati. 5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprieta' o utilizzati per suo conto.
Testo vigente dal 29 ottobre 2025
