Le Alte Parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza reciproca e' l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi. In tale spirito Esse s'impegnano a studiare tutte lo misure da prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.

Testo vigente dal 17 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-13;1566~art3 · fonte del testo