Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale. Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potra' comunque, sotto condizione di reciprocita', essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 17 gennaio 1952
