Annettendo una grande importanza alla reciproca conoscenza del modo di vita dei rispettivi popoli, le Alte Parti contraenti s'impegnano ad incoraggiare le libere iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifiche tra le organizzazioni non governative italiane e sovietiche. La formazione del piano annuale di scambi culturali e scientifico-tecnici da parte della Commissione Mista italo-sovietica non esclude lo svolgimento di altre iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche sia al livello statale che a quello di organizzazioni non statali e di singoli cittadini dei due Paesi. Resta inteso che la Commissione Mista o gli organi governativi dell'altra Parte contraente verranno informati in tempo utile di ogni iniziativa nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche che non rientri nel piano annuale.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art13 · fonte su Normattiva