1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all'attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati. 2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorita'. 3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un'adeguata formazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art9 · fonte su Normattiva