1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilita' di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne. 2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potra' includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilita' delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
