1. L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovra' essere informato degli infortuni sul lavoro nonche' dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale. 2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
