1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifichi totalmente o in parte presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopra-citato articolo 19, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri. 7. La presente convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art23 · fonte su Normattiva