1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di carattere generale. 2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovra' superare:

  • a)durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: dieci ore su di un arco di quattordici ore;
  • b)allorche' la nave e' in porto:
  • i)quando i passeggeri sono a bordo: dieci ore su di un arco di quattordici ore;
  • ii)negli altri casi: - il giorno precedente quello del riposo settimanale: cinque ore; - il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all'espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore; - gli altri giorni: otto ore. 3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovra' superare:
  • a)durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: nove ore su di un arco di tredici ore;
  • b)allorche' la nave e' in porto: - il giorno del riposo settimanale: cinque ore; - il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei ore; - gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici. 4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nell'arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l'interessato avra' diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verra' concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalita' per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art15 · fonte su Normattiva