Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 23 (Convenzione 109)
1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnera' ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:
- a)determini le rispettive responsabilita' dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione;
- b)prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalle convenzione;
- c)crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di contrullo ufficiale;
- d)esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in piu', e di straordinario;
- e)assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui gia' dispongano per il recupero dei salari arretrati. 2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, comultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
