Art. 24 (Convenzione 109)
Onde istituire una reciproca assistenza per l'applicazione della presente convenzione, ciascun membro che l'abbia ratificata si impegnera' ad ordinare alla competente autorita' di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all'autorita' consolare o altra autorita' qualificata di un altro Stato membro che l'abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
