1. La presente convenzione potra' essere attuata con:

  • a)una apposita legge;
  • b)contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi (salvo per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 2);
  • c)una combinazione di disposizioni di legge e contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi. Salvo diversamente disposto dalla presente convenzione, questa si applichera' a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di un Paese-membro che abbia ratificato la convenzione e a chiunque presti servizio a bordo della nave. 2. Allorche' si sara' dato effetto ad ogni disposizione della presente convenzione con contratto collettivo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun membro, nonostante le disposizioni contemplate dall'articolo 10 della convenzione, non sara' piu' tenuto a prendere misure conformi a detto articolo riguardo alle disposizioni della convenzione poste in vigore con contratto collettivo. 3. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione dovra' fornire al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavor dati circa le misure attraverso cui la convenzione e' applicata, ed in particolare chiarimenti su tutti i contratti collettivi vigenti che attuano questa o quella disposizione prevista dalla convenzione. 4. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnera' a partecipare, con una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che rappresenti governi, organizzazioni di armatori e di marittimi, a cui assistano a titolo consultivo rappresentanti della Commissione paritetica marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro, istituito al fine di esaminare le misure prese in vista dell'attuazione della convenzione. 5. Il Direttore generale sottoporra' a detto comitato una sintesi delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra. 6. Il comitato esaminera' se i contratti collettivi, del cui rapporto e' investito, realizzano pienamente le disposizioni previste dalla convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione si impegnera' a tener conto di qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal comitato in merito all'applicazione della convenzione; si impegnera', inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, controparti di un contratto collettivo come da paragrafo 1, qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal suddetto comitato in merito all'efficacia con cui detto contratto attua le disposizioni della convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art22 · fonte su Normattiva