Art. 25 (Convenzione 109)
1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi. 2. Ai fini dell'articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovra' ritenersi come una revisione di detta convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
