Art. 32 — Revisione ed emendamenti
1. Su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione, il depositario convochera' una conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della presente Convenzione dovra' ritenersi applicabile alla Convenzione cosi' come emendata.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
