1. Su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione, il depositario convochera' una conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della presente Convenzione dovra' ritenersi applicabile alla Convenzione cosi' come emendata.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art32 · fonte su Normattiva