Art. 7 (Convenzione 109)
1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo piu' cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verra' ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo. 2. Tale equiparazione sara' fissata in base al principio: "a lavoro uguale, uguale salario", e terra' debitamente conto:
- a)del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria;
- b)delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone. 3. Il salario corrispondente sara' fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorita' competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
