1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cusi applica la presente convenzione, non potra' essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese. 2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parita' della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monterio internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione:

  • a)il salario minimo di base prescritto nel paragrafo I del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica e' stata fatta sara' ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta;
  • b)l'adeguamento verra' notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro;
  • c)il salario minimo di base cosi' ritoccato sara' obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo i del presente articolo, e diverra' effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avra' comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art6 · fonte su Normattiva